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1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo
conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa e con la normativa comunitaria (861).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula
di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni
di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (862)
(863).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente (864) (865) (866).
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di
un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa,
per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il
fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del
veicolo è affidata al proprietario dello stesso (867) (868)
(869).
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 779 a euro 3.119.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono
soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (870) (871)
(872).
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(861) Comma prima modificato dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999,
n. 472 e dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, poi sostituito
dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e, infine, così
modificato dal comma 1 dell'art. 28, L. 29 luglio 2010, n. 120, con
i termini di applicabilità previsti dal comma 2 del medesimo
articolo 28. Il testo applicabile fino alla data prevista dal
suddetto comma 2 è il seguente: «1. Durante la marcia, ai
conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli
è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa
stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
(862) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e
poi così sostituito dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n.
151. Il regolamento previsto dal presente comma è stato adottato
con D.M. 11 aprile 2001, n. 298.
(863) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008,
n. 60 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, comma
aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi
sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e),
del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(864) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, D.L. 27
giugno 2003, n. 151.
(865) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006,
n. 376 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213,
comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione.
(866) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo
2007, n. 72 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213,
comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt.
3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(867) Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 11, D.L.
27 giugno 2003, n. 151 e poi dal comma 168 dell'art. 2, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(868) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006,
n. 376 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213,
comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione.
(869) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo
2007, n. 72 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213,
comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt.
3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(870) Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008,
n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata.
(871) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 88, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, il comma 2-sexies
dell'art. 213 del presente codice, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L.
30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(872) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001,
n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171, sollevata con riferimento all'art. 3
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24
aprile 2009, n. 118 (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli
171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario,
introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto, a sua volta,
dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168,
sollevata in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione. |