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Ministero della Difesa

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (488)

Nuovo codice della strada

Art. 116

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (550) (551).

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (552).

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis (553).

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (554).

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente (555).

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (556) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (557).

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie (558):

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (559).

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi (560).

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (561), previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (562).

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento (563) (564).

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 (565).

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (566). Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (567), che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (568), per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri (569), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (570) (571).

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (572).

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 (573) (574).

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (575) (576) (577) (578).

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220 (579).

14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13] (580).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639 (581) (582).

16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (583).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (584) (585).

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (586) (587) (588).


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(549) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(550) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(551) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(552) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Il modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con Decr. 21 agosto 2003 (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216).

(553) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(554) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 49 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(555) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(556) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(557) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(558) Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(559) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(560) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 7-bis dell'art. 22, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(561) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(562) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(563) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(564) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(565) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(566) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(567) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(568) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(569) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(570) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(571) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(572) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 17, L. 29 luglio 2010, n. 120, con i termini di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 17. Il testo applicabile fino alla data prevista dal suddetto comma 2 è il seguente: «11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.». In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 giugno 2003. Vedi, anche, il comma 1-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(573) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(574) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(575) Comma così sostituito prima dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza, con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui puniva con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guidava un veicolo per il quale era richiesta patente di categoria A.

(576) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché non sufficientemente motivata. La stessa Corte, con altra ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 208 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(577) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(578) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(579) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto, e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(580) Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(581) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(582) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(583) Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(584) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(585) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(586) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(587) Articolo così modificato, prima dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, poi dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ed infine dalll'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Vedi, anche, l'art. 57, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(588) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.