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1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali,
fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri
abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non
comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle
strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei
centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della
strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali
di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti
stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno
carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune,
lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana
(178).
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento,
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (179), che decide
in merito.
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(178) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(179) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto. |