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1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (161)
è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della
circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (162) per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre,
i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi
gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei
casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda
necessario (163).
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (164) è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento
per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed
agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (165) è autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (166) assume la denominazione di
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (167). All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (168) di cui al presente codice, le quali sono svolte con
autonomia funzionale ed operativa.
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(161) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(162) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(163) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893),
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art.
2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(164) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(165) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(166) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(167) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(168) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto. |