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1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera
n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito
contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di
usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere
contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente
alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni
normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle
strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture
(158).
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della
legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico
del proprietario (159).
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(158) L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito
che, a decorrere dall'anno 2001, cessano i trasferimenti delle
somme di cui al presente comma.
(159) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |