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Ministero della Difesa

Decoro delle strade

Nuovo codice della strada

Art. 34-bis

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000] (160).


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(160) Articolo aggiunto dal comma 14 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi abrogato dal comma 6 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.