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[1. Chiunque insozza le pubbliche strade
gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è
punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000]
(160).
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(160) Articolo aggiunto dal comma 14 dell'art.
3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi abrogato dal comma 6 dell'art. 5,
L. 29 luglio 2010, n. 120.
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