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1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in
prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere
tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso
delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo
stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai
carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in
questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a
servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di
provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e
con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per
dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è
a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a
carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 159 a euro 639 (157).
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(157) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |