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1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi
delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso
e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada
le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la
riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua
hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere
necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono,
altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte
e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla
medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono
essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel
disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in
modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque
intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare
qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A
tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni
laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge
ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso
di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi
indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a
euro 639 (156).
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(156) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |