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1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi
laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in
stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale,
ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo
scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della
sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro
materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono,
le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 159 a euro 639.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (155).
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(155) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |