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1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere
fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non
compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle
strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a
spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione
o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo
le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a
difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei
proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la
conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (153), su
proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade
statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente
della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo
e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o
ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai
proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la
procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 398 a euro 1.596 (154).
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(153) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(154) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |