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1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere
le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono
oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne
compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 159 a euro 639.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione
delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (152).
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(152) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |