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1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia
aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di
metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché
quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano
comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le
prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione
della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si
tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (149) o alla regione competente. Nel regolamento sono
indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga
(150).
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere
relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i
rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a
risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate
nelle specifiche convenzioni (151).
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(149) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(150) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 16, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(151) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 16, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). |