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1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al
comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione
tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese
di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali
cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare
eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai
depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano
le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta
per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non
potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente
può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale,
senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto
di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e
delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario
della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al
valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti
autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o
del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che
è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o
agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10
il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di
rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello
stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e
ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a
carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei
luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(148).
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(148) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |