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1. Non possono essere effettuati, senza preventiva
concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della
sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in
cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con
altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto
possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro
manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade,
garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della
strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di
cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e
l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti
nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 798 a euro 3.194.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella
concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro
1.596.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (143).
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(143) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |