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1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada
destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di
essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e
da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di
esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti,
le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione
delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della
strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e
dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate,
secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario
della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino
la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le
condizioni stabilite dal regolamento (140).
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze
di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai
progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del
concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle
disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione
di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative
nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i
profili di competenza regionale (141).
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito
in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di
cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 398 a euro 1.596.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle
opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività
esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione
successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7
(142).
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(140) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 14, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(141) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010,
n. 120.
(142) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |