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1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai
veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare
disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che
possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o
di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
3. [Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche
o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari] (128).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo
le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le
strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di
rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà
di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per
il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale (129).
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è
consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio
solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi
o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con
esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi
pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della
strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada,
nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al
periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del
territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e
cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di
cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del
periodo precedente (130).
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente
codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti
autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri
abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente
codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (131) può
impartire agli enti proprietari delle strade direttive per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle
attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri
organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a
euro 639.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente
articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da
cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di
contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della strada
(132).
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente
proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge,
a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre
dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il
suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i
relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra
loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine
tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono
autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo
pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente
comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 4.455 a euro 17.823; nel caso in cui
non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla
stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione (133).
13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone
tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno
1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] (134). In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma
13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le
insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di
individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i
comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis
(135).
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata
su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti
proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione
lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per
la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio
la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al
prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (136).
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente
articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il
possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il
predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di
rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma
13-quater (137).
13-quinquies. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti
elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale]
(138) (139).
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(128) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 183 dello stesso decreto.
(129) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2
dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(130) Comma così modificato prima dall'art. 30, L. 7 dicembre
1999, n. 472, poi dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e,
infine, dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio
2010, n. 120. Vedi, anche, il comma 3 del citato articolo 5.
(131) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(132) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 13, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente il comma 13 è stato
così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(133) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e
poi così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dalla
lettera c) del comma 2 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(134) Periodo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 183 dello stesso decreto.
(135) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(136) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(137) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 5,
L. 29 luglio 2010, n. 120.
(138) Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 30 dicembre
2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27
dicembre 2006, n. 296.
(139) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |