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1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi
accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati
laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o
privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario
può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare
la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche
della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali
a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,
nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli
accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi
stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel
tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non
garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione,
l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per
l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di
particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli
diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più
proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per
la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (126)
stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di
strada da considerare in funzione del traffico interessante le due
arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare
nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le
condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo
le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché
lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti
privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa
e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere
effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 (127).
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(126) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(127) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |