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1. Senza la preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti
nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o
fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso
pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti,
ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in
conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati
con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente
proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di
diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui
l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma
1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve
realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali
senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche
plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di
costruzione e di manutenzione degli accessi e delle
diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a
servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla
realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in
materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o
risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di
pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in
linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o
diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per
la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati,
intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le
stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di
consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle
opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (126) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o
per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico
interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che
dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale
rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di
accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli
sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove
diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza
l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159
a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico
dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria
non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159
(127).
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(126) La denominazione del Ministro è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello
stesso decreto.
(127) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31
dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195,
commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011. |