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1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni
tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di
tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario
alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio
alla circolazione (121).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri
abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal
regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni
può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2
m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria (122).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero,
avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 159 a euro 639.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (123)
(124).
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(121) Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(122) Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(123) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 12, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, i commi da 16 a 18
dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(124) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |