|
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione
di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas
o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di
esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la
sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in
difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 798 a euro 3.194.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (120).
--------------------------------------------------------------------------------
(120) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |