|
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni,
ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle
strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni
inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla
tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento
a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal
segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati
è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e
le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 159 a euro 639.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (119).
--------------------------------------------------------------------------------
(119) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |