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1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti
con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è
vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine
stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo,
altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri
abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili
dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente
due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la
cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i
punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle
che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 159 a euro 639.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (116)
(117).
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(116) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(117) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |