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Ministero della Difesa

Atti vietati

Nuovo codice della strada

Art. 15

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;


b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;


c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;


d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;


e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;


f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (110);


f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (111);


g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;


h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;


i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 (112).

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 (113).

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400 (114).

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (115).


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(110) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(111) Lettera aggiunta dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(112) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(113) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(114) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto.

(115) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, L. 29 luglio 2010, n. 120.