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1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui
al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a
realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in
conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza (108).
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente
stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune (109).
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(108) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n.
366.
(109) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). |