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1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (98),
sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti
ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere
improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti
della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici
adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di
notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano
la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate
nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (99), che
viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge
(100) (101).
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti (102).
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (103), entro
due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i
criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la
classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma
2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi
delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono
avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché
realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (104).
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire
e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le
loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (105) emana
sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti
e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi
alle esigenze della circolazione stradale (106).
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei
relativi decreti (107).
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(98) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(99) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(100) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893),
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art.
2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(101) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi
il D.M. 5 giugno 2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14
settembre 2005 e il D.M. 19 aprile 2006.
(102) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003,
n. 151.
(103) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(104) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n.
366.
(105) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(106) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto
delle strade sono state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (Gazz.
Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.).
(107) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 9, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). |