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1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito
del territorio di competenza (88);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di
polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in relazione ai compiti di istituto (89).
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di
un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento
di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (90), del
Dipartimento per i trasporti terrestri (91) appartenente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (92) e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate
alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (93),
nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal Ministero della marina mercantile (94), nell'àmbito delle aree
di cui all'art. 6, comma 7 (95).
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1 (96).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,
appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato
dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di
cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i
propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento
(97).
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(88) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(89) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(90) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(91) La precedente denominazione «Direzione generale della
M.C.T.C.» è stata sostituita ai sensi dei quanto disposto dall'art.
17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza idicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(92) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(93) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(94) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(95) Lettera aggiunta, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(96) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(97) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n.
151, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. |