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1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare
il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per
studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne
i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque
espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di
cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle
parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi. |