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1. È eccezionale il veicolo che nella propria
configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali,
i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e
62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse
per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento
della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o
dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui
all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può
essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per
occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo
o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle
sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non
potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre
assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se
complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un
unico pezzo indivisibile (64).
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione
alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli
importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre
e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è
comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle
strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra
sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo (65).
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla
sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di
veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti
previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per
cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (66);
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di
animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (67);
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole (68).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e
militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b) (69).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in
lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61;
tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e
soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4 (70);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter),
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4 (71).
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per
effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti
dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4 (72).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o
per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può
eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40
t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un
servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo
eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga
la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari
alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli
organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le
circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della
scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad
eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni,
secondo le modalità stabilite nel regolamento (73).
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In
essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza
stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione
non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di
fissaggio ed ancoraggio del carico (74).
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti
dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con
veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali
indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario
necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo
frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a
condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in
posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e
l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di
persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli
ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art.
93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo
nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per
l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari
vige l'esonero dall'obbligo della scorta (75).
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta
esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi
temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali
di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 732 a euro 2.955
(76).
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 147
a euro 590. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua
trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero
circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le
prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad
esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze
ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato (77).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse
da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò
sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui
all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al
trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza
ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (78) che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla
terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di
mezzo d'opera (79).
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai
limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle
autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 398 a euro 1.596.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme
di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del
veicolo (80).
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui
al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa
previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno
carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti
previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta (81) (82).
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino
a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi (83).
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non
può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro
immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I
documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o
il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta
la prescrizione omessa (84).
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta
tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 314 a euro 1.256. Ove in un
periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI (85).
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non
è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (86).
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali (87).
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(64) Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre
1997, n. 454 e, successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(65) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e
successivamente così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(66) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997,
n. 1.
(67) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(68) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(69) Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(70) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(71) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472.
(72) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(73) Comma così modificato dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 4, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(74) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(75) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 7 marzo 1997,
n. 48 e poi dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, L. 29 luglio
2010, n. 120.
(76) Comma prima sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999,
n. 472 e poi così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art.
4, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(77) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(78) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(79) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(80) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(81) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(82) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-26 giugno 2002,
n. 288 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 24, nel testo in vigore prima
delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(83) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(84) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(85) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(86) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n.
472.
(87) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 7, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz.
Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art.
195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere
dal 1° gennaio 2011. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 21 aprile 1995, n.
117, come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, il
quale ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano a partire dal 31 gennaio
1996. |