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1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in
cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale (46). Essa è rilasciata
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per
le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare
con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate
(47).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste
dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada (48).
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto
pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformità alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza (49).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione,
ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso
di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti
dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare
di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia
ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti (50).
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i
veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di
cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli
spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il
tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 78 (51).
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(52).
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei
promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente (53).
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno
degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece
o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta
di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed
imponendo le relative prescrizioni (54).
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le
relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero dell'interno (55).
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero
con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter (56).
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(57), ai fini della predisposizione del programma per l'anno
successivo, le risultanze della competizione precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1 (58).
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da euro 798 a euro 3.194, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (59).
8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti] (60).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 80 a euro 318, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 159
a euro 639, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore (61).
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(46) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(47) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(48) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(49) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(50) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(51) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 3, L. 29 luglio 2010,
n. 120.
(52) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(53) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(54) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(55) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27
novembre 2002.
(56) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(57) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(58) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(59) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002,
n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(60) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n.
121, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e
successivamente abrogato dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(61) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |