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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza
esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro
100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un
anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al
fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se
alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione
sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a
questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (62).
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(62) Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n.
151, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. |