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1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati
di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non
superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (43), sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più
intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596
(44) (45).
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(43) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(44) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 6, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(45) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |