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1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e
4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (29), sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(30) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (31)
(32);
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola
su quest'ultima (33);
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (34),
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane (35);
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per
il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore
20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario
della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti
obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli
esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie
mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (36).
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta
di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e
«zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A»
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali
sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco,
ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le
tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché
le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre
zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 (37).
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli
appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie
inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e,
nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (38).
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 76 a euro 306 (39).
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 24 a euro 94 e la sanzione stessa è applicata per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione (40) (41).
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 726 a euro 2.918.
Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (42).
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(29) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(30) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(31) Ora Ministro pei i beni e le attività culturali.
(32) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è
stata emanata la Dir.Min. 7 luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998,
n. 175).
(33) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.
(34) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(35) La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005,
n. 66 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 1, lettera f), sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera
f), sollevata in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della
Costituzione.
(36) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(37) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(38) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 29 luglio 2010,
n. 120. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa
dall'adeguamento previsto dal D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31
dicembre 2010, n. 305), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1,
comma 2, dello stesso decreto.
(39) Periodo aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n.
151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con
D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente
decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura
sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(40) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n.
305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella
misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(41) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(42) Comma aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M.
22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente
decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura
sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio
2011. |