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1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o
inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute,
nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (20),
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto,
inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati
con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (21), può vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni ed eventuali deroghe (22).
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di
tempo e di spazio.
3. [Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale]
(23).
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale
o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve o su ghiaccio (24);
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima
ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) [per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale] (25).
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso
di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche
senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare
gli stessi.
7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma
2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita
dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con
proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(26). La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada
che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non
venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (27).
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a
euro 639. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. In questa ultima
ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24
a euro 94.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro
318.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 39 a euro 159; qualora la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il
quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio
finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione
costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo
carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da due a sei mesi (28).
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(20) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(21) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(22) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale di cui al presente comma sono state fissate,
per l'anno 2000, con D.M. 30 novembre 1999, per l'anno 2001, con
D.M. 18 dicembre 2000 per l'anno 2002, con D.M. 5 dicembre 2001,
per l'anno 2003, con D.M. 17 dicembre 2002, per l'anno 2004, con
D.M. 17 dicembre 2003, per l'anno 2005, con D.M. 15 dicembre 2004,
per l'anno 2006, con D.M. 19 dicembre 2005, per l'anno 2007, con
D.M. 19 dicembre 2006, per l'anno 2008, con D.M. 14 dicembre 2007,
per l'anno 2009, con D.M. 12 dicembre 2008, per l'anno 2010, con
D.M. 18 dicembre 2009 e, per l'anno 2011, con D.M. 14 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 30 dicembre 2010, n. 304).
(23) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma
1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(24) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 1, L. 29
luglio 2010, n. 120.
(25) Lettera abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs.
15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272,
comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(26) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(27) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(28) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz.
Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art.
195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere
dal 1° gennaio 2011. |