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1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (15)
può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le
direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (16) può diffidare gli enti
proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui
gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (17) dispone, in ogni
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e
rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (18) (19) .
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(15) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(16) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(17) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(18) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893),
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art.
2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(19) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). |