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1. Ai fini dell'attuazione
della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione
del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo
pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle
strade di accesso. |