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1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali (4).
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di
veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e
fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree
di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e
fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere
previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree
di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati
di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe
con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri
tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana
o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela
dell'utenza debole della strada (5).
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali
alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come
classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
«statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune
(6).
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in
regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle
strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica; e)
servono traffici interregionali o presentano particolare interesse
per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini
del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle
strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7), nel
termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo
i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore
delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi
criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le
strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (8) e dalle regioni,
secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel
comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge
8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere
sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale
(9).
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la
disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento
militare (10).
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(4) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893),
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art.
2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(7) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(8) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto.
(9) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(10) Comma aggiunto, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi
del combinato disposto del comma 1 dell'art. 2128 e dell'art. 2272,
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. |