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1. La sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di
migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di
migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza
stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo (3).
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(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso
decreto. |