La legge 120/2010 ha modificato gli artt. 186 e 187 del
Codice della Strada.
Articolo 186 C.d.S.
E' VIETATO GUIDARE IN STATO DI EBBREZZA.
Se si è alla guida di un veicolo ed il tasso alcolemico misurato
è:
- superiore a 0.5 e non superiore a 0.8 grammi/litro
- sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro;
- sospensione patente guida da 3 a 6 mesi;
- decurtazione di 10 punti.
- superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 grammi/litro
si commette un reato si applica:
- ammenda da 800 a 3.200 euro;
- arresto fino a 6 mesi;
- sospensione patente guida da 6 a 12 mesi;
- decurtazione di 10 punti.
- superiore a 1.5/grammi/litro
si commette un reato e si applica:
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 a 12 mesi;
- sospensione patente guida da 12 a 24 mesi;
- decurtazione di 10 punti.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel
biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter
del C.d.S..
NEL CASO IN CUI UN CONDUCENTE, IN STATO DI
EBBREZZA,PROVOCHI UN INCIDENTE
Le pene sono raddoppiate ed è disposto il "fermo amministrativo"
del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che
provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo
della lettera c) del comma 2 dell'articolo in argomento, la patente
di guida è sempre revocata. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222 del C.d.S.
IL RIFIUTO A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI DEL TASSO ALCOLEMICO
COMPORTA:
ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
arresto da 6 a 12 mesi;
sospensione patente di guida da 6 a 24 mesi;
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste
dal comma 2, lettera c) dell'articolo in argomento, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato è disposta la REVOCA della patente
di guida.
La legge 120/2010 ha introdotto l'art. 186-bis del Codice della
Strada.
Articolo 186-bis C.d.S.
È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste per:
- i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei
primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di
categoria B;
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone,
di cui agli articoli 85, 86 e 87 del C.d.S.
- i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di
cui agli articoli 88, 89 e 90 del C.d.S.;
- i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due
veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli
destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di
autoarticolati e di autosnodati.
Se si è alla guida di un veicolo ed il tasso alcolemico
misurato è:
- superiore a 0 e non superiore a 0.5 grammi/litro
- sanzione amministrativa da 155 a 624 euro (nel caso in cui il
conducente provochi un incidente stradale le sanzioni sono
raddoppiate)
- decurtazione di 5 punti
- superiore a 1.5 /grammi/litro
Si commette un reato e si applicano le sanzioni previste
dall'art. 186, comma 2, lettera c), aumentate da un terzo alla
metà (vds scheda su art. 186 del
C.d.S.).
La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d),
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e
al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del
C.d.S.
In caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le sanzioni,
aumentate da un terzo alla metà, nonché le altre disposizioni
previste dal comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S.
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il
quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente
di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di
categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di
età.
E' VIETATO GUIDARE IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER
USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
E' reato e comporta:
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 12 mesi;
- sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi;
- confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea
al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui
all'art. 224-ter del C.d.S.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis del C.d.S., le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 1
dell'articolo in argomento sono aumentate da un terzo alla metà. La
patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti
di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis,
ovvero in caso di recidiva nel triennio.
INCIDENTE PROVOCATO DA CONDUCENTE IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA, DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
E' reato e comporta il raddoppio delle pene:
- ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
- arresto da 12 a 24 mesi;
Fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo
periodo del comma 1 dell'articolo in argomento, la patente di guida
è sempre revocata. È fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222 del C.d.S.
IL RIFIUTO A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI COMPORTA LE STESSE PENE
PREVISTE PER IL RIFIUTO DELL'ACCERTAMENTO ETILOMETRICO.
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