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Ministero della Difesa

Protezione e sicurezza sociale

Quali norme in materia di sicurezza stradale disciplinano la guida in stato di ebbrezza?

La legge 120/2010 ha modificato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Articolo 186 C.d.S.
E' VIETATO GUIDARE IN STATO DI EBBREZZA.
Se si è alla guida di un veicolo ed il tasso alcolemico misurato è:
  • superiore a 0.5 e non superiore a 0.8 grammi/litro
    • sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro;
    • sospensione patente guida da 3 a 6 mesi;
    • decurtazione di 10 punti.

  • superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 grammi/litro

si commette un reato si applica:

  • ammenda da 800 a 3.200 euro;
  • arresto fino a 6 mesi;
  • sospensione patente guida da 6 a 12 mesi;
  • decurtazione di 10 punti.

  • superiore a 1.5/grammi/litro

si commette un reato e si applica:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • arresto da 6 a 12 mesi;
  • sospensione patente guida da 12 a 24 mesi;
  • decurtazione di 10 punti.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter del C.d.S..

NEL CASO IN CUI UN CONDUCENTE, IN STATO DI EBBREZZA,PROVOCHI UN INCIDENTE
Le pene sono raddoppiate ed è disposto il "fermo amministrativo" del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo in argomento, la patente di guida è sempre revocata. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 del C.d.S.


IL RIFIUTO A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI DEL TASSO ALCOLEMICO COMPORTA:
ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
arresto da 6 a 12 mesi;
sospensione patente di guida da 6 a 24 mesi;
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c) dell'articolo in argomento, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è disposta la REVOCA della patente di guida.

La legge 120/2010 ha introdotto l'art. 186-bis del Codice della Strada.

Articolo 186-bis C.d.S.

È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per
:

  • i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  • i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 del C.d.S.
  • i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 del C.d.S.;
  • i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Se si è alla guida di un veicolo ed il tasso alcolemico misurato è:

  • superiore a 0 e non superiore a 0.5 grammi/litro
    • sanzione amministrativa da 155 a 624 euro (nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate)
    • decurtazione di 5 punti

  • superiore a 0.5 e non superiore a 0.8 grammi/litro
    • sanzione amministrativa da 667 a 2.667 euro;
    • sospensione patente guida da 4 a 8 mesi;
    • decurtazione di 10 punti.

  • superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 /grammi/litro

    Si commette un reato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 186, comma 2 lettera b), aumentate da un terzo alla metà (vds scheda su art. 186 del C.d.S.).

  • superiore a 1.5 /grammi/litro

Si commette un reato e si applicano le sanzioni previste dall'art. 186, comma 2, lettera c), aumentate da un terzo alla metà (vds scheda su art. 186 del C.d.S.).


La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d), ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del C.d.S.
In caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le sanzioni, aumentate da un terzo alla metà, nonché le altre disposizioni previste dal comma 2, lettera c) dell'art. 186 del C.d.S.
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

E' VIETATO GUIDARE IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

E' reato e comporta:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • arresto da 6 mesi a 12 mesi;
  • sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi;
  • confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter del C.d.S.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis del C.d.S., le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 1 dell'articolo in argomento sono aumentate da un terzo alla metà. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.

INCIDENTE PROVOCATO DA CONDUCENTE IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA, DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

E' reato e comporta il raddoppio delle pene:

  • ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
  • arresto da 12 a 24 mesi;

Fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1 dell'articolo in argomento, la patente di guida è sempre revocata. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 del C.d.S.

IL RIFIUTO A SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI COMPORTA LE STESSE PENE PREVISTE PER IL RIFIUTO DELL'ACCERTAMENTO ETILOMETRICO.