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Ministero della Difesa

La legge sulla privacy

E' ammessa la comunicazione di dati personali a privati?

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento. Con provvedimento n. 6/2011 del 24 giugno 2011 il Garante per la protezione dei dati personali autorizza - con determinate prescrizioni - il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1 lett. d. del Codice in materia di protezione dei dati personali da parte degli investigatori privati. Al riguardo, si precisa che il trattamento può essere effettuato dai citati investigatori solo a seguito di uno specifico incarico, conferito da chi intende far valere in sede giudiziaria un proprio diritto, ovvero, nell'ambito di un procedimento penale, dal difensore per ricercare e individuare elementi a favore del proprio assistito.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003.