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La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un
soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da
una norma di legge o di regolamento. Con provvedimento n. 6/2011
del 24 giugno 2011 il Garante per la protezione dei dati personali
autorizza - con determinate prescrizioni - il trattamento dei dati
sensibili di cui all'art. 4, comma 1 lett. d. del Codice in materia
di protezione dei dati personali da parte degli investigatori
privati. Al riguardo, si precisa che il trattamento può essere
effettuato dai citati investigatori solo a seguito di uno specifico
incarico, conferito da chi intende far valere in sede giudiziaria
un proprio diritto, ovvero, nell'ambito di un procedimento penale,
dal difensore per ricercare e individuare elementi a favore del
proprio assistito.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione
dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs.
196/2003. |