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- Art.12 del D.L. 21.3.1978
n.59 convertito in Legge 18.5.1978 n.191 -
- Artt. 344 e 345 della L. 30.12.2004. n. 311 -
ADEMPIMENTI
I cittadini che cedono ad un
cittadino italiano, a qualunque titolo, per un periodo superiore a
1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, hanno
l'obbligo di comunicare, con modulo in appendice, all'Autorità
locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, in mancanza,
al Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile:
- l' esatta ubicazione dell'immobile ceduto;
- le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilità del bene;
- gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il
cedente deve richiedere al cessionario.
L'obbligo è a carico di coloro che, avendo la disponibilità dei
locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario,
locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li
cedono ad altri.
Attenzione: Deve essere comunicata
la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo, a qualunque uso
adibiti ed in qualunque condizione si trovino (anche in disuso o
diroccati).
Le generalità del cessionario devono essere accertate dal cedente,
mediante esame di un valido documento di identità o di
riconoscimento, per essere inserite nel modulo di
comunicazione.
MODELLO DI COMUNICAZIONE
Il modello di comunicazione di cui
all'art.12 del D.L. n. 59/1978, è reso disponibile sul sito web
dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello, oltre che
dall'interessato, può essere redatto anche avvalendosi:
- di intermediari di cui all'art.3 del Regolamento di cui al D.P.R.
322 del 22.7.1998;
- degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Il Modello, compilato in formato
elettronico, può essere trasmesso per via telematica all'Agenzia
delle Entrate, che provvederà a dare avviso di ricevimento e alla
successiva trasmissione al Ministero dell'Interno.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Sono obbligati a dare comunicazione
i cittadini ed anche i soggetti che esercitano abitualmente
l'attività di intermediazione nel settore immobiliare. La
comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti
hanno diretta conoscenza, per avervi concorso o assistito in
ragione della loro attività, e , relativamente a quelle diverse
dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore ad un mese. |