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Autoveicoli e
ciclomotori
Cosa fare per richiedere
l'autorizzazione a svolgere competizioni sportive su
strada?
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in
cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli
a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con
veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate
le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Le suddette autorizzazioni devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e
possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada
Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non
si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il
preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformità alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno
trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei
Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare
di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia
ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193 del C.d.S., i
veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di
cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli
spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il
tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 78 del
C.d.S.. |
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