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Armi
In base alla licenza posseduta,
quali armi possono essere trasportate?
- I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42
T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di
bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle
a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i tipi d'armi indicati
nell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da
sparo.
- I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna
ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo)
possono:
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
- I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3
della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono
trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte
classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
- I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76
Reg. T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo
l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla
sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti,
tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella sezione (o nelle
sezioni) di appartenenza.
- I titolari della licenza di collezione possono trasportare,
acquistare e vendere le armi antiche, artistiche o rare di
importanza storica.
- I titolari di nulla osta all'acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S.
possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le
armi comuni oggetto del nulla osta, o, nel caso di cessione tra
privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di
detenzione.
Dettagliate regole sono inoltre riportate nella specifica
circolare per i titolari della carta europea d'arma da fuoco
residenti in altro Stato della Comunità
Europea. |
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