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Ministero della Difesa

Armi

In base alla licenza posseduta, quali armi possono essere trasportate?

  1. I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
    - portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
    - trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
  2. I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo) possono:
    - portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
    - trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
  3. I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
  4. I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 Reg. T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella sezione (o nelle sezioni) di appartenenza.
  5. I titolari della licenza di collezione possono trasportare, acquistare e vendere le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
  6. I titolari di nulla osta all'acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S. possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del nulla osta, o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione.

    Dettagliate regole sono inoltre riportate nella specifica circolare per i titolari della carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della Comunità Europea.