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La materia è regolamentata dal
D.P.R. 309 del 09.10.1990, "Testo Unico delle Leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", in cui sono elencate tutte le misure per
fronteggiare il fenomeno.
Il principio fondamentale introdotto dalla normativa è quello
relativo al DIVIETO DI FAR USO PERSONALE di sostanze stupefacenti
anche in quantità minima, a dispetto della vecchia normativa,
legge 685/1975, che NON PUNIVA il semplice possesso di
stupefacenti in modica quantità per uso personale.
Detto DPR, articolato in XII Titoli, è stato parzialmente
modificato dalla legge 49/2006. Gli aspetti di
rilievo sono i seguenti:
- "Vigilanza, coordinamento e controllo dell'attività di
prevenzione e repressione" (Titolo I). La responsabilità di
indirizzo e promozione della politica generale di controllo,
prevenzione e intervento nel settore è riservata al COMITATO
NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA e sono
determinate le funzioni di vigilanza generale del MINISTERO DELLA
SANITA' e del MINISTERO DELL'INTERNO nonché particolari
attribuzioni delle REGIONI. Vengono poi stabilite le attività di
vigilanza e controllo delle FORZE DI POLIZIA ed i compiti di
coordinamento informativo ed operativo della DIREZIONE CENTRALE per
i SERVIZI ANTIDROGA, organismo interforze direttamente dipendente
dal Ministero dell'Interno.
- "Tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope soggette
al controllo" (Titolo I artt. 13 e 14). I suddetti articoli
indicano i criteri di formazione di 6 Tabelle contenenti l'elenco
delle sostanze ordinate secondo una graduazione di maggiore o
minore pericolosità in base alla quale la disciplina penale ed
amministrativa (Titolo I-VIII) applica sanzioni punitive
differenziate.
- "Disciplina della produzione e del commercio delle sostanze
stupefacenti" (Titoli II, III, IV, V, VI, VII). Nei suddetti
titoli la normativa esamina tutti gli aspetti della coltivazione,
produzione, fabbricazione, distribuzione, impiego, importazione e
transito delle sostanze stupefacenti fissando specifici obblighi di
autorizzazione, documentazione e comunicazione di dati e
notizie.
- Profili repressivi relativi alle attività illecite, che
sono indicati negli articoli che seguono:
- l'art. 73, parzialmente modificato dalle legge
49/2006, persegue le forme illecite di produzione e traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
- l'art. 74 Sanziona molto più severamente del Codice
Penale l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti. Punisce con pene non
inferiori a 20 anni di reclusione, chi dirige, organizza,
promuove o finanzia una associazione di 3 o più persone per
commettere i reati previsti dall'art. 73. La semplice
partecipazione all'associazione è punita con la reclusione non
inferiore a 10 anni.
- l'art. 75, modificato dalla legge
49/2006, punisce, con sanzioni amministrative, le condotte
dell'acquisto, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti,
per uso personale. Le sanzioni si configurano nella
sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi,
del passaporto e dei documenti equipollenti, o se si tratta di
straniero, nella sospensione del permesso di soggiorno per motivi
di turismo, ovvero nel divieto di conseguire tali documenti. Se una
persona viene colta in flagrante di una di queste condotte viene
segnalata al Prefetto che è la figura istituzionale
competente ad irrogare i provvedimenti. Non si è sottoposti a dette
sanzioni se l'interessato chiede o aderisce all'invito del Prefetto
di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo
definito dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze.
- l'art. 77 Punisce con una sanzione amministrativa, di
tipo pecuniario, l'abbandono di siringhe o di altri
strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze
stupefacenti, in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo
privato ma di comune o altrui uso.
- l'art.79 Agevolazione dell'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Punisce chiunque avendo disponibilità di
un immobile, un ambiente o veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o
consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di
persone che ivi si dedicano all'uso di sostanze stupefacenti.
- l'art. 82 Induzioni all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Punisce chiunque pubblicamente istiga
all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o svolge,
anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle
predette sostanze ovvero induce una persona all'uso medesimo.
- l'art. 80 (aggravanti), disciplina gli aumenti di
pena, per la commissione di condotte illecite previste, dall'art.
73. Gli aggravi di pena possono variare da 1/3 alla metà nei
seguenti casi:
- nei casi previsti dai n. 2,3 e 4 dell'art. 112 del Codice
Penale:
- per chi ha promosso od organizzato la cooperazione del reato o
ha diretto l'attività delle persone concorse nel reato;
- per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o
vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso
soggette;
- per chi, fuori dal caso previsto dall'art. 111 del Codice
Penale, ha determinato a commettere il reato un minore oppure una
persona in stato di infermità o di deficienza
psichica;
- per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione del reato, una persona dedita all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
- se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata
(cioè mascherata);
- se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità
lesiva;
- se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
- se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in
prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la
riabilitazione dei tossicodipendenti;
- lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per
commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il
profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di
armi.
- "Prevenzione e recupero dei tossicodipendenti" (Titoli IX, X
e XI). L'insieme di tali norme costituisce un corpo legislativo
talmente articolato che a ragione si può ritenere che il principio
informatore di tutta la legge sia quello di annettere maggiore
efficacia agli interventi di prevenzione, trattamento e
reinserimento rispetto a quelli repressivi. In tale ottica vengono
istituiti un insieme di organi operanti nei settori informativo,
educativo, di assistenza medica e sociale.
Nel D.M. n° 186 del 1990 sono
presentate le tabelle di classificazione delle sostanze che
rientrano nella categoria degli stupefacenti. Questi danno luogo a
diverse conseguenze penali secondo il livello di intossicazione e
dipendenza in grado di provocare nell'organismo. Per esempio, le
pene previste per lo spaccio possono arrivare fino ai venti anni
per le cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina, etc.) e
sino a sei qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e
hashish).
Nel nostro ordinamento anche la cessione a titolo gratuito è
considerato reato. Infatti è ritenuto "spacciatore" chiunque
pone in vendita, procura ad altri, vende, distribuisce o
cede (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti o
psicotrope per uso personale non terapeutico.
La legge n. 162 del 1990 ha istituito presso il Ministero
della Sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio coordina e
indirizza i programmi e le politiche di intervento su tutto il
territorio nazionale.
Il Decreto del Ministero della Salute - 23 settembre 2004
disciplina l'attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre
2003 della Commissione Europea, per quanto concerne la
classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a
controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico
delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e
psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva
92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in
commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita
di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Ogni anno il Ministero della Salute, con proprio
decreto, pubblica l'aggiornamento e il completamento delle tabelle
contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e
relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica, del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e
di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. |