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1) Cosa devo fare se il mio ex marito/moglie,
compagno/a, fidanzato/a si ostina a farmi telefonate assillanti, a
pedinarmi e a molestarmi per ricominciare la
relazione?
Se un vostro ex cerca con i suoi comportamenti assillanti di
riprendere una relazione, da voi non più desiderata, nonostante
abbiate manifestato con decisione la volontà di interromperla e
tali comportamenti quali ad esempio telefonale, sms, pedinamenti,
minacce, percosse, lesioni, etc. vengono ripetuti, ovvero durano
nel tempo nonostante la volontà da parte vostra di interrompere la
relazione, e cagionano in voi uno stato di ansia o di paura tali da
ingenerare un fondato timore per la vostra incolumità o per quella
di un vostro caro, o comunque vi costringono a cambiare le vostre
abitudini di vita, è ravvisabile il reato di atti persecutori di
cui voi siete vittima. A questo punto avete la facoltà di recarvi
presso un Comando Arma dei Carabinieri o Ufficio di Polizia, al
fine di presentare querela o richiedere l'ammonimento del soggetto
autore di tali comportamenti persecutori.
2) Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte
persecutorie?
I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme
di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti
lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un
disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di
timore".
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate
persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro
la volontà della vittima, che riassume in sé il principale
significato delle condotte persecutorie.
3) Il reato di atti persecutori può essere commesso
soltanto da chi ha intrattenuto una relazione
sentimentale/affettiva con la vittima?
Assolutamente no. Il reato può essere commesso da chiunque (uomo
o donna) ponga in essere una condotta persecutoria nei confronti di
un qualunque soggetto per motivi diversi.
4) Cosa prevede il reato di atti persecutori di cui
tratta il nuovo articolo 612 bis del Codice Penale?
L'articolo 612 bis del Codice Penale "atti persecutori"
prevede che:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare
un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno
di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del
1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti
di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3
della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio".
5) Cosa vuol dire che il reato è punito a querela della
persona offesa?
Vuol dire che la persona che subisce la condotta di "atti
persecutori" ha facoltà di presentare querela, con cui esprime la
volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del
comportamento persecutorio.
6) Che cos'è la querela?
E' lo strumento di legge con cui si può richiedere la punizione
del colpevole di un reato verso il quale non deve procedere
direttamente l'Autorità Giudiziaria.
7) Entro quanto tempo dopo aver subito atti persecutori
posso presentare la querela e chiedere la punizione del
colpevole?
Sei mesi.
8) Una volta presentata all'Autorità Giudiziaria, posso
ritirare la querela?
Sì è possibile ritirare la querela se la persona querelata
accetta. La querela può essere ritirata fino a che non inizi il
processo.
9) Cosa si intende per procedibilità
d'ufficio?
Le forze di polizia che vengono a conoscenza di un reato
denunciato che prevede la procedibilità d'ufficio, iniziano le
indagini autonomamente e procedono nei confronti del colpevole
anche in assenza di querela.
10) Mia figlia minorenne subisce atti persecutori, come
mi devo comportare?
Se il proprio figlio minore è vittima di atti persecutori, è
nella facoltà del genitore denunciare i fatti alle Forze di
Polizia.
11) Ci sono altri modi con i quali le vittime possono
richiedere l'intervento delle Forze di Polizia in assenza di
querela?
Sì, facendo richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore
dei comportamenti persecutori. Infatti l'articolo 8 del Decreto
Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche prevede che la
persona che si ritiene vittima di atti persecutori, e che non ha
ancora presentato formale querela, possa avanzare la richiesta di
ammonimento nei confronti del molestatore.
12) Cos'è l'ammonimento?
L'ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale)
di competenza del Questore che su richiesta della persona che
ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver
valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla
base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi,
ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il
provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento
persecutorio nei confronti della vittima.
13) Come si fa a richiedere l'ammonimento?
La vittima che intende presentare proposta di ammonimento
rappresenta i fatti presso il più vicino Comando Arma/Ufficio di
Polizia e chiede, tramite questi ultimi, al Questore, l'ammonimento
dell'individuo che la stessa indica come autore dei comportamenti
persecutori.
14) Cosa accade al soggetto che, ammonito dal Questore,
continua il suo comportamento persecutorio?
Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante
l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce
alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza
la necessità che la vittima presenti querela.
15) Sono previste ulteriori misure a tutela della
vittima di atti persecutori quando l'autore del reato non viene
arrestato e continua a porre in essere la condotta?
Sì. E' prevista la custodia cautelare in carcere che è una delle
misure che il Giudice può disporre nei confronti dell'autore di un
reato grave. Inoltre, il Decreto Legge 23 febbraio 2009 e
successive modifiche ha introdotto l'articolo 282-ter del Codice di
Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre il
provvedimento del "divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa". Tale provvedimento prevede
che il giudice ordini all'autore di non avvicinarsi a luoghi
determinati, abitualmente frequentati dalla vittima. Si evidenzia,
altresì, che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice può ordinare all'autore di non avvicinarsi a luoghi
determinati, abitualmente frequentati dai parenti della vittima,
dai conviventi o comunque da persone legate da relazione affettiva
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da
tali persone, il giudice può, inoltre, vietare all'autore di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o
quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per
motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice ne
ordina le modalità e può imporre limitazioni.
16) La persona offesa viene messa a conoscenza delle
eventuali limitazioni imposte dal giudice all'autore del
reato?
Con la stessa legge 38/2009 è stato introdotto anche l'art.
282-quater del codice di procedura penale che prevede l'obbligo da
parte dell'Autorità Giudiziaria di comunicare i provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 282-ter del codice di procedura penale
(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa), all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e
munizioni ed inoltre di darne comunicazione alla stessa parte
offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
17) Se ho subito percosse o lesioni, prima di presentare
querela, devo ricorrere necessariamente alle cure
mediche?
Se avete subito un comportamento persecutorio dal quale sono state
provocate delle lesioni o percosse, è sempre consigliabile prima di
presentarsi presso l'Autorità, recarsi presso un Pronto Soccorso o
altra struttura sanitaria per essere sottoposti alle cure
necessarie. Nell'occasione i medici intervenuti compileranno un
certificato (referto) che attesta il motivo dell'intervento
sanitario e le condizioni di salute riscontrate. In alcune
circostanze il medico, che ha compilato il referto, può darne
diretta comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
18) Quali sono gli aspetti utili da evidenziare in una
quercia per atti persecutori al fine di rendere più
semplicel'operato delle Forze di Polizia ?
Occorre esporre alle Forze di Polizia i fatti sempre nella
maniera più chiara e particolareggiata possibile cercando di
ricordare con esattezza la successione degli eventi, avendo cura,
in caso di molestie telefoniche, di registrare le chiamate (anche
quelle mute). Anche nel caso in cui non riusciate a registrare le
telefonate, esistono comunque dei metodi per risalire all'autore
delle telefonate. Inoltre è consigliabile tenere un diario per
riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che
potrebbero risultare utili in caso di denuncia, ovvero raccogliere
più dati possibili sui fastidi subiti, come ad esempio, conservare
eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o
intimidatorio.
19) Se ricevo molestie telefoniche assillanti anche solo
per mezzo di telefonate anonime come mi devo
comportare?
Pur rimanendo in vigore il reato di molestie telefoniche, solo
qualora queste diventassero assillanti, si potrebbe configurare il
reato di atti persecutori. In entrambi i casi è necessario che la
vittima delle telefonate ricevute sia su telefono fisso che su
telefono cellulare annoti il giorno e l'ora delle telefonate e
comunque non cancelli i dati dalla memoria degli apparecchi
telefonici. Stesso consiglio vale per SMS ed MMS ricevuti. E'
opportuno poi riferire tali informazioni necessarie per le indagini
in sede di denuncia. Giova far presente che qualora la persona
vittima di questi comportamenti non riesca, a causa dello stato
d'animo vissuto, ad annotare con precisione il giorno, l'ora, il
numero, questo non deve scoraggiare le vittime perché si può
risalire all'autore mediante l'analisi dei tabulati
telefonici.
20) C'è un numero di telefono a cui le vittime di atti
persecutori possono rivolgersi in caso di richiesta di
aiuto?
Presso il Dipartimento per le Pari Opportunità è stato istituito un
numero di pubblica utilità nazionale 1522 (gratuito), un servizio
pubblico pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime
di violenza.
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è
accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da
rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici
telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai
bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni
utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e
privati presenti a livello locale. In caso di emergenza, si possono
anche contattare direttamente i numeri di pronto intervento (112,
113). I numeri sono gratuiti e da cellulare si possono comporre
anche in assenza di credito.
21) Quali sono i comportamenti che è consigliabile adottare
nel caso in cui si è vittima di atti persecutori?
Dal momento che non tutte le situazioni di atti persecutori sono
uguali, non è facile fornire delle modalità di difesa comuni da
adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.
Al riguardo, si possono fornire alcuni utili suggerimenti in
merito:
• tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un
primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a
sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni
come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei
comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti di
molestia assillante;
• ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione
indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo,
evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di
comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori
dell'autore;
• la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia
migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la
vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è
indubbio che l'autore rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di
paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di
rabbia;
• cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di
seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati
e appartati;
• tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso
di emergenza;
• se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un
numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o
rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.
22) Se ho presentato querela in quanto vittima di atti
persecutori prima dell'entrata in vigore di questo nuovo reato (23
febbraio 2009), il responsabile può essere perseguito
penalmente?
No, la legge non ha effetto retroattivo, ciò significa che chi
ha commesso atti persecutori prima dell'entrata in vigore della
legge non può essere punito per questo nuovo reato, ma verrà
perseguito per i singoli reati già previsti dalla normativa
(esempio minacce, percosse, lesioni, molestie telefoniche ecc).
23) Ho sentito parlare del gratuito patrocinio per le
persone che non possono sostenere le spese legali, di che cosa si
tratta?
Il gratuito patrocinio è un diritto civile, costituzionalmente
garantito, che riguarda l'assistenza legale gratuita di persone non
abbienti, così come disposto dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Al
gratuito patrocinio possono essere ammessi l'imputato, la persona
offesa dal reato, il danneggiato che voglia costituirsi parte
civile, il responsabile civile. Nel corso delle indagini
preliminari e, prima dell'esercizio dell'azione penale, la
richiesta va effettuata al giudice per le indagini preliminari e,
successivamente, al giudice che procede.
24) Che cosa si intende con il termine
"gaslighting"?
Il termine "gaslighting" deriva dal titolo del film
"Gaslight" del 1944 ed è utilizzato per definire un crudele
comportamento manipolatorio messo in atto da una persona abusante
per far in modo che la sua vittima dubiti di sé stessa e dei suoi
giudizi di realtà. Lo scopo di questa condotta è quello di ridurre
la vittima ad una totale dipendenza fisica e psicologica annullando
di fatto ogni possibilità di scelta autonoma. Il
"gaslighting" può rappresentare il prologo o il correlato
di condotte di stalking.
25) Se non sono sicura/o di essere vittima di atti
persecutori, a chi posso rivolgermi per chiedere informazioni in
merito?
Se ci sono dei dubbi in proposito, è bene recarsi al Comando
Arma/Posto di Polizia più vicino, o chiamare il numero telefonico
di pubblica utilità 1522, al fine di descrivere la situazione
vissuta per ricevere le necessarie informazioni del
caso. |