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La legge n. 584 del
1975 ha indicato un generico ed assoluto divieto di fumo nei
seguenti locali:
- corsie d'ospedale;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado;
- autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di
privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo
di persone;
- metropolitane;
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime, aeroportuali;
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello
Stato e delle ferrovie in concessione ai privati;
- compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio
di notte, se occupati da più di una persona;
- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto
al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo
conto);
- sale chiuse di cinema e teatro;
- sale chiuse da ballo;
- sale-corse;
- sale riunioni di accademie;
- musei;
- biblioteche;
- sale di lettura aperte al pubblico;
- pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al
pubblico.
In tali ambienti devono essere
apposti e ben visibili al pubblico i cartelli riportanti le
indicazioni circa il divieto di fumo.
Chi infrange il divieto di fumo va
incontro a sanzioni pecuniarie, raddoppiate se in presenza di donne
in evidente stato di gravidanza oppure di lattanti o di bambini
fino a 12 anni. Incorre in una sanzione di importo superiore anche
chi non ottempera al dovere di apporre i cartelli con i divieti
imposti dalla legge.
La Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 prevede che le
amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo, previsto
dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi,
regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza
e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle
aziende private in concessione e in appalto; tale divieto è stato
riconfermato anche dall'art. 51 comma 10 della legge 16 gennaio
2003 n° 3.
La direttiva fornisce, inoltre, i
seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in
cui si applica il divieto:
- per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui
la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza
formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari
stabiliti;
- tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica
amministrazione e dalle aziende pubbliche per esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al
pubblico;
- tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati
esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al
pubblico;
- i luoghi indicati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975,
anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso
precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle
scuole di ogni ordine e grado si intendono ricompresse anche le
aule universitarie).
La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e
gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia
regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi
da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.
Si fornisce un elenco
esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione
"locali chiusi adibiti a pubblica riunione" della legge n.
584 del 1975 in cui vige il divieto di fumo:
- ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi,
stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali
in cui gli utenti richiedono un servizio-pagamento ticket,
richieste di analisi, etc.);
- scuole di ogni ordine e grado, comprese le università
(aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura,
bagni, etc.);
- uffici degli enti territoriali quali regioni,
province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello
territoriale: uffici del catasto, uffici di
collocamento, etc.;
- uffici postali (locali di accesso agli sportelli,
corridoi, etc.); distretti militari ed altri uffici
dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di
certificazioni, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);
uffici I.V.A., uffici del Registro;
- uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici
giudiziari;
- uffici delle società erogatrici di servizi pubblici
(compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente
elettrica, etc.);
- banche relativamente ai locali in cui si svolgono
servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione
imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti
pubblici).
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2003 del decreto del P.C.M. 23/12/2003, di attuazione dell'art. 51,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.3, si è giunti al
termine dell'iter legislativo, iniziato due anni fa, del
provvedimento sulla salvaguardia della salute dei non fumatori. In
tale contesto viene statuito che gli esercizi ed i luoghi di
lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed
il ricambio d'aria regolarmente funzionanti ed in particolare gli
esercizi di ristorazione, bar e ristoranti, per adeguarsi alla
normativa, entro il 10 gennaio 2005 dovranno:
-
realizzare particolari stanze
per fumatori, dotate di potenti sistemi di ventilazione, porte
a chiusura automatica e pareti a tutta altezza sui quattro lati e
porte a chiusura automatica per non inquinare le aree destinate ai
non fumatori. In mancanza di spazi adeguati per realizzare stanze
separate, i locali saranno rigorosamente "no smoking", cioè sarà
vigente il divieto assoluto di fumo con multe salate per i titolari
giungendo anche alla chiusura temporanea dell'esercizio;
-
apporre l'indicazione luminosa
contenente la scritta "AREA PER FUMATORI". I locali per i
fumatori devono essere contrassegnati come tali, separati dal resto
dell'esercizio e non trovarsi in zone di passaggio obbligato per i
non fumatori. Alle aree "no smoking" deve essere riservata più
della metà della superficie del locale. Tali cartelli luminosi
dovranno essere integrati con altri cartelli luminosi recanti la
scritta "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE"
che si accendano automaticamente nel caso in cui subentri un guasto
all'impianto di ventilazione supplementare e nei locali in cui è
vietato fumare debbano essere collocati appositi cartelli che
mettano in evidenza il "divieto di fumare" con la scritta "VIETATO
FUMARE", integrata con le indicazioni della relativa prescrizione
di legge e dalle sanzioni applicabili al contravventore.A
dissuadere i fumatori che non rispettano il divieto è tenuto, in
prima persona, il responsabile del locale o altro collaboratore da
lui indicato che dovranno invitare il trasgressore a spegnere
immediatamente la sigaretta e, nel caso di insistenza, sono
obbligati a chiamare le forze dell'ordine per far elevare la
relativa sanzione amministrativa a pena di una multa da un minimo
di 200 ad un massimo di 2000 euro fino alla sospensione della
licenza dell'esercizio per un periodo da tre giorni a tre
mesi;
-
realizzare impianti di
aerazione con sistemi di ventilazione forzata che devono
garantire una portata d'aria di ricambio supplementare pari a 30
litri al secondo per ogni persona. L'aria proveniente dai locali
per fumatori non è riciclabile, ma va espulsa all'esterno.
Progettazione, installazione, manutenzione e collaudo dei sistemi
di ventilazione devono rispettare i regolamenti di sicurezza e
risparmio energetico e vanno certificati da organi pubblici di
controllo. In caso di guasto, l'area fumatori sarà temporaneamente
chiusa;
-
prevedere un numero chiuso
per gli avventori fumatori che non potranno 'stiparsi' nelle zone
loro riservate. E' previsto, infatti, un indice di affollamento
pari a 0,7 persone per metro quadrato: all'ingresso deve essere
indicato il numero massimo di avventori che la sala può
ospitare.
Nella generalità, quindi, il divieto di fumo si applica a tutti
i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico
che devono intendersi, secondo la circolare interpretativa del 17
dicembre 2004 del Ministro della Salute, oltre ai bar e ai
ristoranti, i circoli privati e tutti i locali di intrattenimento,
come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre,
le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i
cinema multisala, i teatri, a meno che non venga attrezzata a norma
aree riservate ai fumatori. Il comma 10 dell'art. 51 della legge n.
3/2003 non ha modificato, quindi, le attuali disposizioni in
materia; resta così confermato il divieto totale di fumo in scuole,
ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di
proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi,
metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche,
musei, pinacoteche. |