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Mobbing
Azioni di mobbing
Una circolare dell'INAIL (2005) riconosce due tipologie
di azioni di mobbing:
- le azioni intimidatorie, vessatorie e
discriminative puramente interpersonali;
- le azioni identificabili come "costrittività
organizzativa".
Nel primo caso rientrano azioni che riguardano comportamenti
personali e relazioni interpersonali come diffamare, trattare in
modo sprezzante, assumere toni e comportamenti minacciosi o
ricattatori, negare aspetti ordinari della relazione interpersonale
(come non salutare o negare il colloquio, rendere difficile
l'ordinaria collaborazione all'interno di un gruppo di lavoro,
etc.). Questo tipo di azioni creano tensione facendo sentire
l'incombenza e la concreta possibilità di ritorsioni, creando così
un clima di sospensione e di pericolo.
Nella seconda categoria si comprendono invece tutte quelle azioni
che comportano conseguenze chiare e rilevanti sulla posizione
lavorativa e sullo svolgimento del lavoro da parte del soggetto
coinvolto, come, per esempio, nei casi di demansionamento, forzata
inattività lavorativa, illecito trasferimento, eccessivo
sovraccarico di lavoro, esercizio esasperato ed eccessivo di forme
di controllo.
"In generale si può dire che le azioni del primo tipo rientrano
nella sfera della responsabilità individuale del
persecutore e la causa della sofferenza non riguarderebbe in senso
stretto l'attività lavorativa se non per la coincidenza di tempi e
di luoghi. Le azioni rientranti nella categoria della costrittività
organizzativa, invece, coinvolgono direttamente e in modo esplicito
l'organizzazione del lavoro, la posizione
lavorativa, assumendo pertanto un diverso rilievo dal punto di
vista del riconoscimento della natura professionale del danno
conseguente". |
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