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Considerato il fenomeno nei suoi aspetti generali e nelle
sue gravi conseguenze, il mobbing si concretizza in genere
in una serie di atti concreti che, a titolo esemplificativo, sono
indicati di seguito. Questa classificazione è ovviamente puramente
esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto che la varietà di
comportamenti ostili che possono essere riscontrati e le strategie
di distruzione psicologica sono vaste quanto la fantasia umana. In
tutti i casi, per parlare di mobbing, è necessario individuare,
nell'insieme di fatti che si sviluppano nel corso di mesi o di
anni, un chiaro intento persecutorio.
- Impedire alla vittima di comunicare
adeguatamente, anche tramite il ricorso ad attacchi
verbali, riguardo alle assegnazioni di lavoro, minacce,
svalutazioni sul piano personale e professionale, etc.
- Isolare la vittima da contatti sociali con
superiori e/o colleghi fino a relegarlo in una stanza da solo e
lontano dagli altri.
- Ledere la sua reputazione personale mettendo
in giro voci sul conto della vittima, azioni di messa in ridicolo,
derisione riguardo alla provenienza geografica, alle sue
convinzioni personali, etc.
- Demansionare la vittima tramite l'assoluto o
parziale esautoramento dei compiti precedentemente assegnati o
attraverso l'assegnazione di compiti insignificanti e inutili ai
fini degli obiettivi professionali dell'ufficio di
appartenenza.
- Privare il dipendente del
feedback sullo svolgimento dei compiti assegnateli o farlo
solo in termini negativi.
- Produrre effetti negativi sulla salute fisica
della vittima assegnando incarichi pericolosi o attraverso minacce
di lesioni fisiche, molestie sessuali e azioni volte a
compromettere lo stato di salute del lavoratore, negando periodi di
ferie o di congedo, attribuendo mansioni a rischio o sottoponendolo
a turni massacranti o ad attività tanto stressanti quanto
inutili.
- Compiere azioni violente o verbalizzare
minacce di violenza, talvolta finalizzate a determinare reazioni
incontrollate che possono costituire l'alibi per ritorsioni o
addirittura per un'apparente "giusta causa" di licenziamento.
- Ridurre la considerazione che il lavoratore ha di se
stesso, privandolo degli status symbol, non affidandogli
incarichi o attribuendogli incarichi inferiori o superiori alle sue
competenze, simulare errori professionali, criticare le sue
prestazioni, la sua professionalità o personalità anche in presenza
di soggetti esterni, applicare sanzioni in maniera immotivata, dare
consegne volutamente complesse/lacunose o addirittura
contraddittorie.
- Trasferire il dipendente con una modalità
illecita, cioè senza reali motivi tecnico-organizzativi.
Si individua in tal senso una condotta mobizzante tutte le volte in
cui il trasferimento è dettato da intenti discriminatori, di
ritorsione, punitivi o per motivi irragionevoli ed illeciti, che
esulano dai principi cardine di buona fede e correttezza cui le
parti devono ispirarsi nel rapporto di lavoro.
- Promuovere condotte riconducibili a molestie
sessuali.
- Spingere il lavoratore verso dimissioni
forzate. Ciò accade di frequente quando le vessazioni
subite diventano intollerabili, anche in ragione delle peculiarità
fisiche e psichiche del lavoratore.
- Provocare un eccessivo sovraccarico di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare al meglio i carichi
di lavoro e di adottare tutte le misure volte a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
- Abusare del potere disciplinare. Ciò accade
nell'esercizio del potere disciplinare ogni qualvolta il potere
stesso è finalizzato non già a sanzionare il comportamento in sé,
quanto piuttosto a punire il lavoratore come persona.
- Discriminare una lavoratrice per il suo stato
di gravidanza fino all'eliminazione
dall'organizzazione.
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