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Interventi legislativi
successivi, fino alla legge 20 luglio 2004 n. 189 ed alla Ordinanza
del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute, hanno concretizzato
una puntuale disciplina concernente il divieto di maltrattamento
degli animali ed il loro impiego in combattimenti clandestini od in
competizioni non autorizzate, nonché la tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressività di alcune razze canine, mentre l'art.
727 del codice penale, anch'esso mutato da tali interventi
legislativi, ora si occupa dell'abbandono di animali e della
inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro
natura.
Se avete notizie di maltrattamenti
di animali fate una denuncia o segnalate il caso al comando
stazione Carabinieri più vicino.
Doveri dei proprietari di cani
Vi riportiamo alcune indicazioni
generali e suggerimenti utili per i proprietari di cani in merito
alla detenzione, all'obbligo di registrazione all'anagrafe canina,
al trasporto ed ai comportamenti da tenere in caso di smarrimento
degli stessi.
- Dovete iscrivere il vostro animale all'anagrafe canina
gestita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per
territorio. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina
è obbligatorio sottoporre l'animale alle operazioni di tatuaggio
sempre a cura del Servizio Veterinario. Il tatuaggio è obbligatorio
per legge, è un segno di riconoscimento indispensabile e garantisce
l'immediata identificazione del cane in caso di smarrimento. E'
consigliabile dotare il cane di un collare con una medaglietta con
l'incisione dei dati identificativi e del recapito telefonico del
proprietario.
- Dovete segnalare all'anagrafe canina, dove l'animale è
registrato, qualsiasi variazione dovuta a smarrimento,
cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte.
- Se tenete il cane all'aperto, è consigliabile destinargli un
adeguato ricovero costruito con materiale isolante ed
impermeabilizzato in uno spazio di opportuna ampiezza e di
condizioni igieniche idonee. Se è indispensabile la detenzione alla
catena per motivi di sicurezza, dovete garantirgli la possibilità
di movimento con una fune di una certa lunghezza.
- Dovete fornirgli una alimentazione quotidiana adeguata
all'età e alle condizioni fisiologiche.
[d]
- Potete effettuare la limitazione di cucciolate
indesiderate solo tramite pratiche veterinarie di contenimento
delle nascite.
- Rispettate le aree dove è vietato l'ingresso ai cani,
come supermercati, ospedali, cinema, etc.
- Ricordate che i regolamenti comunali stabiliscono precise norme
di comportamento per provvedere all'immediata rimozione di residui
organici (apposita paletta a sacco).
Con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla
"Gazzetta Ufficiale" del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice
penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai "delitti contro
il sentimento per gli animali", dove vengono definite delle
specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli
artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice
penale, che si occupa ora solo dell'abbandono e della mal custodia
degli animali. Vengono quindi sanzionati:
-
l'uccisione di animali per
crudeltà o senza necessità (544-bis);
-
il maltrattamento di animali
quando per crudeltà o senza necessità gli si cagiona una lesione, o
si sottopongono a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le
loro caratteristiche etologiche (544-ter);
-
l'utilizzo di animali in
spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo
specifica aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la
morte dell'animale (544-quater);
-
il combattimento o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e
dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il
proprietario, in forma aggravata, se consenziente
(544-quinquies);
-
l'abbandono di animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini alla cattività, nonché la loro
detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura (nuova
formulazione dell'art. 727 c.p.).
Viene inoltre vietato l'utilizzo
di cani e gatti per la produzione od il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce
dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel
territorio nazionale.
Esistono delle regole precise per il
trasporto degli animali in viaggio stabilite dal Decreto
Ministeriale del 10 aprile 1969 sulla "Disciplina sanitaria per
l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali a
seguito dei viaggiatori". In sintesi:
- in auto, per trasportare un solo animale (cane o gatto)
occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza
la rete divisoria che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre
consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa
si deve installare oppure occorre tenere gli animali negli appositi
"trasportini";
- in treno ;
- in aereo, i regolamenti per il trasporto degli animali
ed il costo relativo variano a seconda delle compagnie aeree. I
cani guida per non vedenti vengono imbarcati con il passeggero
purché muniti di museruola e guinzaglio.
Dal 1° ottobre 2004 è entrata
in vigore la nuova normativa sanitaria
dell'Unione Europea che disciplina la
movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione
europea dei cani, gatti e
furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione
di tali animali, provenienti da Paesi
Terzi, nel territorio comunitario. La nuova normativa
riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli
animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica
che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante
il movimento.
Cani, gatti e
furetti che viaggiano dall'Italia verso uno Stato
membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran
Bretagna, Irlanda,
Svezia e Malta, devono
essere muniti del passaporto
comunitario individuato dalla decisione
2003/803/CE della Commissione del
26 novembre 2003 e identificati tramite un
tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a
quanto previsto dalla normativa nazionale del Paese. Il
passaporto, rilasciato dal
Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare
l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una
nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per
la movimentazione verso la Finlandia è necessario il trattamento
preventivo per l'echinococco.
Se il movimento avviene
verso la Gran Bretagna,
l'Irlanda, la Svezia e
Malta, gli animali devono essere
muniti del passaporto comunitario
individuato dalla decisione
2003/803/CEE del 26 novembre 2003
e identificati esclusivamente tramite un microchip. Nel passaporto
deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o
autorizzato dall'Autorità competente, l'esecuzione della
vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una
nuova vaccinazione in corso di validità, nonché dell'esame del
sangue da cui risultino anticorpi neutralizzanti nei confronti del
virus contro la rabbia. In questi Paesi è vietato introdurre cani e
gatti di età inferiore ai tre mesi.
Possono essere movimentati dall'Italia verso
gli altri Paesi comunitari, al seguito dei
rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche
non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione
2003/803/ CEE, a condizione che tali animali siano
accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un
veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004,
ancora valido con riferimento alla durata dell'efficacia della
vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle
istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la
sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa
comunitaria.
In caso di
smarrimento:
[d]
- trascorsi
due o tre giorni dalla
scomparsa, dovete presentarvi al Servizio Veterinario della vostra
A.S.L. per compilare un modulo in cui saranno indicati i dati
relativi all'animale: tatuaggio, breve descrizione dell'animale e
data della scomparsa;
- dopo la denuncia al Servizio Veterinario è consigliabile
presentare una segnalazione anche al Comando Stazione Carabinieri
più vicino ed al Corpo Forestale dello Stato (se è presente in
zona), corredandola con un foglio (meglio se preparato al computer)
con una foto del cane, il numero del tatuaggio, la descrizione e i
vostri dati telefonici.
Le leggi
- Decreto Ministeriale 10 aprile 1969 "Disciplina sanitaria per
l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali a
seguito dei viaggiatori".
- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Decreto Legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998 "Attuazione
della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali
durante il trasporto".
- Legge n. 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernente il
divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate".
Con la sua pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n.
281 del 2 dicembre 2005, è entrata in vigore, con efficacia per un
anno, l'ordinanza del Ministero della Salute che contiene
provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di
aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. La stessa
vieta ogni tipo di addestramento inteso ad esaltare la naturale
aggressività dei cani e quello finalizzato ad esaltare il rischio
di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci quali
American Bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore
dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore
del Caucaso, cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila
brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro
da presa Mallorquin, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro
do alentejo, Rottwejler, Tosa inu. L'ordinanza, inoltre, vieta
qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani
con lo scopo di svilupparne l'aggressività, nonché la
sottoposizione di cani a doping. I proprietari ed i detentori di
cani, analogamente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia
Veterinaria, hanno l'obbligo di applicargli la museruola o, in
alternativa, il guinzaglio quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico, la museruola ed il
guinzaglio invece se condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto. Esiste inoltre l'obbligo di
stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità
civile, per danni causati a terzi, per i proprietari dei cani
potenzialmente pericolosi ricompresi nelle 17 razze sopra indicate.
Il provvedimento, infine, individua le persone cui è vietato
acquistare, possedere o detenere i cani rientranti nelle diciotto
razze potenzialmente pericolose: i minori di 18 anni; gli
interdetti e gli inabili per infermità; i delinquenti abituali o
per tendenza; i sottoposti a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale; chi ha riportato condanna, anche non
definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; chi ha
riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui
all'art. 727 (abbandono di animali), 544 bis- ter - quarter -
quinquies del c.p. e chi si è reso responsabile delle ipotesi
criminose previste dall'art.2 della legge 20 luglio 2004, n.
189.
Il 3 marzo 2009 è stata presentata in conferenza stampa la
nuova Ordinanza, del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, per la tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Il
provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e avrà efficacia per 24 mesi a decorrere da
quella data. Per conoscere i dettagli dell'Ordinanza, è possibile
consultare la pagina dedicata del Ministero della
Salute. |