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L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto
dalla legge n. 184 del 1983 che ha disciplinato anche
l'attuale adozione. La sostanza di questo istituto si può
rintracciare nell'art. 2 della legge che così recita: "il minore
che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può
essere affidato ad un'altra famiglia".
La legge n.
149 del 2001 ha in parte modificato ed in parte sostituito le
norme della legislazione precedente, disponendo degli interventi di
aiuto e di sostegno da parte dello Stato e degli enti locali alle
famiglie che versano in condizioni di indigenza, ma moralmente
valide. In sostanza la nuova normativa ha ribadito il diritto del
minore alla propria famiglia prevedendo l'affidamento solo quando
gli interventi dello Stato non sono stati sufficienti a risolvere
la situazione di disagio.
L'affido è un
servizio in favore dei minori di una famiglia che si trova in
temporanea difficoltà economica o di altro tipo. Attraverso
l'affidamento il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo
presso di sé, si impegna ad assicurargli una adeguata risposta ai
suoi bisogni affettivi ed educativi. I genitori conservano la
potestà, ma l'esercizio di questa, così come il dovere di
mantenere, istruire, educare il minore compete agli affidatari che
devono agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori al fine
di favorirne il rientro nella famiglia d'origine.
Le
caratteristiche principali sono: la temporaneità, il mantenimento
dei rapporti con la famiglia d'origine, la previsione di rientro
nella famiglia d'origine. L'affidamento può essere progettato per
periodi diversi in base alle esigenze del bambino, alle relazioni
con la famiglia d'origine e alle motivazioni all'affidamento che
non può comunque superare i tre anni.
E' anche
possibile che i Servizi Sociali, nell'ambito delle attività di
aiuto alle famiglie, affidino il minore, senza nessuna
formalizzazione giuridica, per alcune ore della giornata, per il
fine settimana o per brevi periodi anche di vacanza.
Esistono due
tipi di affido:
-
consensuale, quando i
genitori sono concordi con il provvedimento. Viene effettuato
attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice
tutelare;
-
giudiziale, quando non vi è
consenso dei genitori e l'affido è decretato dal Tribunale per i
Minorenni. In attesa delle decisioni definitive del Tribunale il
minore potrebbe essere affidato ad una famiglia già dichiarata
idonea all'eventuale successiva adozione.
Il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, è affidato, secondo l'ordine di preferenza stabilito dalla
legge n. 149 del 2001:
-
ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado
di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le
relazioni affettive di cui ha bisogno;
-
ove non sia possibile, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo
familiare;
-
oppure, in assenza, in un
istituto di assistenza, pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare. In tutti i casi il ricovero in istituto
deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento familiare oppure in seconda alternativa mediante
inserimento in comunità di tipo familiare cioè caratterizzate da
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia. |