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Contestualmente alla domanda per
l'adozione nazionale, si può presentare richiesta di adozione
internazionale.
[d]
La domanda di adozione internazionale si
differenzia da quella nazionale perché tutto il procedimento deve
concludersi con un decreto di idoneità finale consentendo
alla coppia di conoscere l'esito di tutta la pratica.
Le differenze con l'adozione nazionale sono
le seguenti:
- la domanda deve essere presentata presso
il Tribunale dei minorenni dove risiede almeno uno dei
coniugi;
- se alla fine del procedimento, dopo i
colloqui, il parere è positivo la coppia ottiene un
decreto che gli consente di rivolgersi ad una associazione
riconosciuta dal Dipartimento per le Politiche Sociali e
previdenziali (del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali)
ed abilitata a far realizzare le adozioni presso uno Stato
straniero;
- in caso di parere negativo, la
coppia può presentare ricorso in Corte d'Appello nei tempi
prestabiliti. Se la Corte d'Appello emette una sentenza favorevole
alla coppia, i coniugi entrano in possesso del decreto di idoneità
all'adozione;
- la Corte di Cassazione (prima sezione
civile) è tornata sul tema delle adozioni internazionali e ha
stabilito che al limite massimo della differenza di età tra
genitori e figli si può talvolta derogare, purché si rientri nei
parametri di normalità di una società che cambia, in cui si trova
lavoro più tardi, ci si sposa più tardi e si diventa genitori un
po' più vecchi di quanto non accadesse qualche decina di anni
fa.
La legge
149/2001 prevede casi in cui l'adozione è consentita anche al
singolo, seppure in forma residuale:
- se durante l'affidamento preadottivo uno
dei due coniugi muore e il minore ha stabilito uno stretto legame
affettivo con l'affidatario;
- quando il bambino è orfano di entrambi i
genitori, può essere adottato da persone anche singole che abbiano
con lui rapporti di parentela entro il 6° grado o, anche in
assenza, che abbiano stabilito con il minore uno stabile legame
affettivo, sorto prima della morte dei genitori;
- quando il minore è portatore di handicap o
presenta problemi tali da trovare difficoltà ad essere accolto da
una coppia. In questa ottica la legge ha preferito il singolo
rispetto all'affidamento in istituto nell'esclusivo interesse del
minore.
L'art. 40 della legge 149 del 2001
ha stabilito l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di
una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili ed
alle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazione per
coniugare le esigenze di entrambe le parti. Tale banca dati è
disponibile presso tutti i tribunali per i minorenni e viene
aggiornata periodicamente con cadenza
trimestrale. |